CIRCOLARE N. 2/2024

QUADRO NORMATIVO

La Legge di Bilancio dispone che, per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

• Somme Erogate dal datore di lavoro direttamente in Busta paga a fronte della presentazione delle bollette già pagate ed intestate agli stessi lavoratori o conviventi per le utenze domestiche:

➢ servizio idrico integrato;
➢ dell’energia elettrica;
➢ gas naturale.

• Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

➢ Buoni Spesa o Buoni Benzina;

➢ Ricariche Telefoniche;

➢ Buoni Acquisto amazon, zalando ecc…;

➢ Regali e Cesti natalizi;

➢ Autovettura uso promisquo;

➢ Interessi su prestiti;

➢ Polizze su rischi extraprofessionali

➢ Fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;

➢ Pagamento dell’affitto o degli interessi per il mutuo prima casa.

N.B. Si ricorda che tali importi erogati in aggiunta all’importo della busta paga beneficiano di esenzione contributiva e fiscale e sono deducibili al 100% dall’Azienda.

N.B. Il limite di esenzione è aumentato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti o affidati.

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ALLEGATI DA PRODURRE

1) Per vedersi riconosciuti tali importi in busta paga, i lavoratori interessati devono sottoscrivere un’autodichiarazione, indicando il titolo reale di godimento del bene ed i dati delle relative bollette, numero Bolletta – tipologia di Utenza – ecc…).

2) Per vedersi applicato il più alto limite di esenzione di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti).

Studio Associato Nanni Bellaria

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