CIRCOLARE N. 3/2024

INTRODUZIONE BANCA DATI NAZIONALE PER LE STRUTTURE RICETTIVE CON OBBLIGO DI RICHIESTA DEL CODICE CIN (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

E’ stato pubblicato il 03/09/2024 nella Gazzetta Ufficiale l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN (Codice identificativo Nazionale).

1) I titolari, i legali rappresentanti e i locatari di immobili destinati a locazioni brevi con finalità turistico ricettive, dovranno richiedere il CIN accedendo al sito https://bdsr.ministeroturismo.gov.it tramite le credenziali SPID personali o Carta dei servizi CNS. L’istanza dovrà essere presentata in modalità telematica all’interno del portale.

2) Ultimata la procedura, sarà rilasciata all’utente la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

3) Il CIN è obbligatorio per la pubblicazione di annunci commerciali, all’interno di ogni portale o sito internet, e dovrà essere esposto all’esterno delle strutture con apposita targhetta al fine di garantire il riconoscimento della struttura pubblicizzata.

4) Il CIN è obbligatorio per:
➢ I titolari ed i gestori di strutture alberghiere;
➢ I Locatari di unità immobiliari ad uso abitativo (sia per finalità turistiche che per locazioni brevi).

5) La procedura per il rilascio del codice CIN dovrà essere ultimata entro il 02 Novembre 2024, fatti salvi casi particolari specificati nelle FAQ del ministero.

6) Per i locatari di unità immobiliari per finalità turistiche o affitti brevi la normativa introduce l’obbligo di rispettare determinati requisiti di sicurezza, come: l’installazione di estintori e rilevatori di fumo.

7) La violazione per il mancato possesso della certificazione di rilascio del CIN comporta la seguente sanzione:
➢ L’applicazione di una sanzione da 800 a 8.000 euro (in base alla dimensione della struttura)

8) La violazione per la mancata esposizione o indicazione del codice CIN comporta, oltra la rimozione dell’annuncio pubblicitario la seguente sanzione:
➢ L’applicazione di una sanzione da 500 a 5.000 euro (in base alla dimensione della struttura)

N.B. Considerato il numero delle istanze e la loro complessità vi invitiamo a rivolgervi allo Studio Nanni per il supporto necessario

Studio Associato Nanni Bellaria

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