CIRCOLARE N. 3/2025

ESONERO UNDER 35 – “BONUS GIOVANI UNDER 35”

Per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

➢ LAVORATORI INTERESSATI

  • Lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni alla data di assunzione;
  • Non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

➢ MISURA INCENTIVO

  • 100% contributi a carico datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL;
  • Regioni Centro/Nord pari a € 500,00 mensili (max € 6.000,00 annui) le restanti;
  • Regioni del Mezzogiorno pari a € 650,00 mensili (max € 7.800,00 annui) Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

➢ DURATA

  • 24 Mesi

➢ OBBLIGHI

  • Siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi (SICUREZZA e DURC);
  • Non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • Non si provveda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario, l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

➢ DIVIETI ED ECCEZIONI

  • L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
  • L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

➢ ECCEZIONI

  • L’esonero si applica per i contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • L’esonero si applica per i contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione. In quest’ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.

ESONERO DONNE – “BONUS DONNE PRIVE DI IMPIEGO”

Per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

➢ LAVORATRICI INTERESSATE

• Donne di qualsiasi età:

  • Da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, e nelle aree, individuate annualmente, con professioni o settori;
  • Da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

➢ MISURA INCENTIVO

  • 100% contributi a carico datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL;
  • Esonero pari a € 650 mensili (max € 7.800 annui).

➢ DURATA

  • 24 Mesi

➢ OBBLIGHI

  • Siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi (SICUREZZA e DURC);
  • Non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • Non si provveda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario, l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

➢ DIVIETI ED ECCEZIONI

  • L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
  • L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

➢ ECCEZIONI

  • L’esonero si applica per i contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione. In quest’ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.

Studio Associato Nanni Bellaria

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